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TITOLO I – DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI

Articolo 1

L’Associazione Nazionale Bersaglieri ha sede in Roma e si propone le seguenti finalità:

  1. tener vivo nei Bersaglieri e propagandare l’amore per la Patria;
  2. custodire le tradizioni del Corpo ed esaltarne lo spirito come stile e concezione di vita;
  3. rafforzare i vincoli di solidarietà e di cameratismo tra i Bersaglieri alle armi e quelli in congedo;
  4. sviluppare i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni d’Arma e Combattentistiche;
  5. assistere moralmente e materialmente i Soci e le loro famiglie;
  6. promuovere l’elevazione spirituale e culturale e l’educazione sportiva dei Soci;
  7. promuovere e partecipare ad iniziative di protezione civile a livello nazionale e locale;
  8. diffondere la cultura della solidarietà, dell’assistenza e del volontariato;

Le finalità precitate sono perseguite anche mediante l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione mediatica disponibili; in particolare con la stampa di pubblicazioni a carattere sia nazionale sia regionale, provinciale e sezionale e l’utilizzo del web.

Articolo 2

L’Associazione Nazionale Bersaglieri è apartitica e non persegue fini di lucro. Il patrimonio associativo è costituito dai proventi del tesseramento annuale degli iscritti, da beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione per atti tra vivi e mortis causa, nonché da contributi di enti e privati.

Sono vietate la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè la distribuzione di fondi o capitale, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, con decisione del Congresso Nazionale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 3

Possono essere Soci ordinari dell’Associazione coloro che abbiano appartenuto od appartengano al Corpo dei Bersaglieri.

Possono essere altresì soci ordinari:

  1. i genitori, il coniuge ed i figli dei Bersaglieri caduti in guerra o deceduti in tempo di pace;
  2. i militari delle altre Armi e dei Corpi logistici ed i Cappellani Militari che abbiano prestato servizio nei reparti bersaglieri.

Non possono far parte dell’Associazione coloro che siano venuti meno alle leggi dell’onore.

Articolo 4

La qualità di socio si perde per dimissione, espulsione o morosità negli obblighi contributivi.

Articolo 5

I Soci si distinguono in:

  1. ORDINARI: coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, corrispondano la quota di iscrizione annuale nella misura stabilita;
  2. ONORARI: personalità, militari, civili e religiose che abbiano dato lustro al Corpo con le loro attività e le loro opere;
  3. BENEMERITI: i Soci ordinari che si siano distinti per costante impegno in attività specifiche e meritevoli.

Non possono essere eletti alle cariche associative i Soci che abbiano riportato condanne per reati infamanti e/o comportanti l’interdizione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione civile.

I Soci onorari   ed i Soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio Nazionale “motu proprio” o su proposta, per via gerarchica, degli Organi associativi competenti.

Possono far parte dell’Associazione in qualità di “simpatizzanti” coloro che, pur non avendo appartenuto a reparti bersaglieri, svolgano o abbiano svolto impegnative attività in favore dell’Associazione e si impegnino ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento.

I Soci ed i simpatizzanti in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee.

Ai simpatizzanti che siano iscritti all’A.N.B. da almeno cinque anni consecutivi e che abbiano acquisito particolari meriti associativi può essere concessa la qualifica di Socio benemerito dal Consiglio Nazionale, su proposta, per via gerarchica, degli Organi associativi competenti.

La quota associativa è intrasmissibile a meno di causa di morte e non è rivalutabile.

 

TITOLO II – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6

Gli Organi direttivi dell’Associazione sono i seguenti

  1. Organi centrali:a) Congresso Nazionale;
    b) Consiglio Nazionale (C.N.);
    c) Giunta Esecutiva Nazionale (G.E.N.);
    d) Presidenza Nazionale (P.N.);
    e) Collegio Nazionale dei Probiviri (C. N. P.)
    f) Collegio Nazionale dei Sindaci/ Revisori (C.N.S.R.)
    g) Comitato di Coordinamento delle attività di Propaganda, Assistenza, Volontariato e Protezione Civile (C.A.P.A.V.P.C.);
  2. Organi periferici:h) Presidenti Interregionali (P.I.);
    i) Presidenze Regionali (P.R.);
    j) Presidenze Provinciale (P.P.);
    k) Presidenze Sezionali (P.S.).

I Congressi/Assemblee sono convocati con lettera raccomandata, fax o posta elettronica contenente ora, data, luogo e ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della riunione. La comunicazione potrà contenere anche ora e data della seconda convocazione. Identica modalità sarà seguita anche per la convocazione degli organi collegiali a tutti i livelli.

Articolo 7

Il Congresso Nazionale è l’Organo sovrano dell’Associazione. Esso è costituito dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti delle sezioni all’estero, ai quali è attribuito un numero di voti uguale al numero degli iscritti delle Sezioni delle rispettive circoscrizioni in regola con i versamenti delle quote sociali.

Viene indetto in via ordinaria ogni tre anni dal Consiglio Nazionale e, in via straordinaria, quando la convocazione sia richiesta da almeno il 51% dei membri del Consiglio Nazionale o dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti di Sezioni all’estero che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto in regola con i versamenti delle quote sociali.

Al Congresso Nazionale partecipano inoltre, senza diritto di voto, tutti i membri del Consiglio Nazionale e gli Organi sociali di cui al successivo art. 8, primo e secondo comma.
Il Congresso Nazionale:

  1. discute e si pronuncia sulle attività svolte dagli Organi direttivi nazionali;
  2. fissa le principali linee programmatiche associative;
  3. delibera le modificazioni allo Statuto proposte dal Consiglio Nazionale;
  4. delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sull’alienazione del patrimonio;
  5. elegge ogni tre anni il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, dieci Consiglieri Nazionali ed i componenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori.

Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale ed i membri dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori sono eletti con votazione generale.

I Consiglieri Nazionali, ripartiti in proporzione al numero degli iscritti tra Nord, Centro e Sud, sono eletti con votazioni separate e distinte rispettivamente dai delegati del Nord, del Centro e del Sud. Possono candidarsi tutti i Soci iscritti e residenti nelle zone di rispettiva giurisdizione. 

Articolo 8

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dai Consiglieri d’Onore, dai Presidenti Interregionali e dai Presidenti Regionali. Viene convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte all’anno.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, l’Amministratore Generale, il Direttore del periodico nazionale di informazione ed i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori i cui pareri, a richiesta, sono verbalizzati.

Il Consiglio Nazionale elabora le direttive unitarie idonee a realizzare le linee programmatiche approvate dal Congresso Nazionale.

In particolare:

  1. determina i principi generali che riguardano la gestione Amministrativa dell’Associazione, con riferimento specifico alle contribuzioni sociali ed ai rimborsi per attività svolte per l’assolvimento di compiti istituzionali;
  2. approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali delle gestioni a carattere nazionale;
  3. fissa la data e la località di svolgimento dei Raduni Nazionali e determina, sul piano nazionale, la celebrazione di ricorrenze particolari che rievochino i fasti del Corpo;
  4. convoca il Congresso Nazionale;
  5. approva il Regolamento di esecuzione dello Statuto e delibera eventuali modifiche al Regolamento stesso;
  6. previa delega del Congresso Nazionale adegua le normative statutarie alle eventuali osservazioni o richieste pervenute dalle Autorità di controllo;
  7. su proposta di almeno i due terzi dei membri può promuovere “mozione di sfiducia” nei confronti del Presidente e/o del Vice Presidente Nazionale, demandandone ogni ulteriore decisione ad un Congresso Nazionale Straordinario, da convocare entro un mese dalla data del provvedimento;
  8. delibera in merito all’accettazione di donazioni, eredità, legati, nonché alla compravendita e alla locazione di immobili e di mobili registrati, delegando il Presidente Nazionale a rappresentarlo a tutti gli effetti, autorizzandolo,ove necessario, a trasferire tale delega con rogito notarile a quei Presidenti di organi associativi che siano direttamente interessati ai suddetti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 9

La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita da: Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Consiglieri Nazionali e Presidenti Interregionali.
La Giunta:

  1. è organo di consulenza del Presidente Nazionale che la convoca almeno due volte l’anno;
  2. stabilisce le linee guida per l’attuazione del programma approvato in sede di Congresso Nazionale;
  3. su proposta del Presidente Nazionale decide la nomina, la sostituzione e la revoca del Segretario Generale, dell’Amministratore Generale e del Direttore del periodico nazionale d’informazione;
  4. su proposta del Presidente Nazionale nomina fino a tre Consiglieri d’Onore;
  5. su proposta del Presidente Nazionale nomina i membri del Comitato C.A.P.A.V.P.C.;
  6. su proposta degli Organi associativi competenti conferisce gli Attestati di Benemerenza;
  7. dispone la rimozione dei Presidenti Interregionali e lo scioglimento delle Presidenze Regionali, Provinciali e Sezionali ed ogni altra struttura associativa quando si dimostrino incapaci di assolvere alle funzioni loro spettanti o non si attengano alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, provvedendo contemporaneamente alla nomina di un Commissario straordinario su proposta dell’Organo immediatamente superiore a quello sciolto;
  8. è competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui al successivo articolo 28;
  9. emana le disposizioni programmatiche per l’organizzazione e l’attuazione del Raduno Nazionale, controllando lo stato dei lavori con apposito Gruppo di Lavoro nominato dalla P.N.;
  10. approva il Bilancio Consuntivo del Raduno Nazionale;
  11. nei casi di particolare urgenza assolve tutte le funzioni del      Consiglio Nazionale. Le decisioni adottate in tale veste devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile. Per tali adempimenti i membri della Giunta che non risiedono in Roma possono essere consultati anche a mezzo telefono, fax ed internet.

Tutte le decisioni comunque adottate dalla Giunta Esecutiva Nazionale debbono essere portate a conoscenza del Consiglio Nazionale.

Articolo 10

La Presidenza Nazionale è costituita da: Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Segretario Generale, Amministratore Generale e Direttore del periodico nazionale d’informazione.
La Presidenza Nazionale:

  1. è competente per l’ordinaria gestione associativa nel quadro delle direttive fissate dal Consiglio Nazionale;
  2. può costituire al proprio interno Commissioni alle quali delegare la soluzione di problemi particolari non attribuiti alla competenza di altri Organi o l’assolvimento di particolari incarichi temporanei;
  3. mantiene i contatti con le Autorità Centrali e con le altre Associazioni;
  4. indirizza, coordina e controlla l’attività dei Presidenti Interregionali, delle Presidenze Regionali e delle Sezioni all’estero e, quando necessario, anche quelle delle Presidenze Provinciali e Sezionali;
  5. organizza le manifestazioni a carattere nazionale e coordina quelle a carattere interregionale.

Articolo 11

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti. Presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva Nazionale, il Comitato di Coordinamento delle attività di Propaganda, Assistenza, Volontariato e Protezione Civile, esercitando ogni altra funzione necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Articolo 12

Il Vice Presidente Nazionale è il più diretto collaboratore del Presidente Nazionale e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente Nazionale per l’assolvimento di incarichi particolari.

Articolo 13

Il Segretario Generale organizza l’attività degli Uffici della Presidenza sulla base delle direttive impartite dal Presidente Nazionale. E’ nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Nazionale

Non può essere titolare di altre cariche associative.

Articolo 14

L’Amministratore Generale è responsabile della gestione dei fondi e della tenuta dei documenti contabili. Firma, unitamente al Presidente Nazionale, gli ordinativi delle uscite e i titoli delle entrate. Redige ed aggiorna il quaderno di carico dei materiali. Redige i bilanci preventivo e consuntivo. Non può essere titolare di altre cariche associative.

Articolo 15

Il Direttore del periodico nazionale di informazione è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Si avvale di una redazione con uno o più addetti.

Articolo 16

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, che tra loro eleggono il Presidente.

E’ eletto dal Congresso Nazionale che nomina anche due membri supplenti.

Esprime parere su tutte le controversie che il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale ritengono di sottoporgli per la definizione di vertenze associative e per questioni concernenti la disciplina ed il comportamento dei Soci. Delibera, in sede di appello, sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione.

I membri del Collegio non possono essere titolari di altre cariche elettive.

Articolo 17

Il Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori si compone di tre membri effettivi che tra loro eleggono il Presidente.

E’ eletto dal Congresso Nazionale che nomina anche due membri supplenti.

Esercita il controllo e la sorveglianza sulla gestione amministrativa della Presidenza Nazionale attraverso controlli periodici. Al termine di ogni esercizio finanziario redige una relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Articolo 18

Il Comitato di Coordinamento delle Attività di Propaganda, Assistenza, Volontariato e Protezione Civile è presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da tre membri nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Qualora necessario, il Presidente può integrarlo con uno o più tecnici con conoscenze specifiche.
Il Comitato, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale:

  1. studia e pianifica, curandone se necessario l’esecuzione, le varie attività e manifestazioni  intese a propagandare in Italia e  all’estero le finalità dell’Associazione;
  2. promuove e favorisce l’inserimento nelle organizzazioni di volontariato e della protezione civile;
  3. coordina l’attività assistenziale a favore degli iscritti e la ricerca dei mezzi più idonei per incrementarla;
  4. promuove e favorisce lo sviluppo della cultura sportiva in ambito associativo.

Articolo 19

I Presidenti Interregionali sono eletti dai Presidenti Provinciali delle zone di giurisdizione riuniti in congresso.

Coordinano e controllano tutti i settori della vita associativa nell’ambito del territorio di competenza, con particolare riferimento ai Raduni Interregionali e Regionali.

Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alle sezioni esistenti sul territorio di giurisdizione e residenti nell’ambito dello stesso.

Articolo 20

Le Presidenze Regionali sono rette da un Consiglio Direttivo, eletto dai Presidenti delle Sezioni della Regione di competenza riuniti in congresso, così composto:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • tre/cinque Consiglieri fino a 1000 iscritti, cinque/sette Consiglieri fino a 2000 iscritti; sette/nove Consiglieri fino a 5000 iscritti; nove consiglieri oltre 5000 iscritti;
  • Segretario e/o Amministratore, senza diritto di voto , nominato dal Presidente.

Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alle Sezioni della Regione e residenti nell’ambito della stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito il Presidente ed il Vice Presidente . Nelle Regioni ove è costituita una sola Presidenza Provinciale o una solo Sezione le funzioni di Presidente Regionale sono attribuite al Presidente Provinciale o Sezionale.

Le Presidenze Regionali indirizzano e coordinano l’attività delle rispettive Presidenze Provinciali, controllandone l’aderenza alle finalità fissate dall’art. 1 del presente Statuto e alle direttive della Presidenza Nazionale.

Articolo 21

Le Presidenze Provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo, eletto dai Presidenti delle Sezioni della Provincia riuniti in Congresso, così composto:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • tre/cinque Consiglieri nelle province fino a 500 iscritti, cinque/sette Consiglieri nelle province fino a 1000 iscritti, sette/nove Consiglieri nelle province con oltre 1000 iscritti;
  • un Segretario e/o Amministratore, senza diritto di voto, nominato dal Presidente.

Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alle sezioni della provincia e residenti nell’ambito della stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente. Nella provincia dove è costituita una sola Sezione, le funzioni proprie della Presidenza Provinciale spettano al Presidente della Sezione.

Le Presidenze Provinciali, sulla base delle direttive delle rispettive Presidenze Regionali, indirizzano, coordinano e controllano l’attività e la disciplina delle dipendenti Sezioni. Svolgono attività di propaganda locale per la costituzione di nuove Sezioni.

Articolo 22

La Sezione è l’unità base dell’Associazione. Si costituisce nei Comuni nei quali risiede un numero di Soci non inferiore a 15. Qualora la consistenza numerica dei Bersaglieri in comuni limitrofi della stessa Provincia lo renda opportuno, la Presidenza Nazionale, su proposta della Presidenza Regionale competente, può autorizzare la costituzione di Sezioni intercomunali. La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci.Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alla   Sezione e residenti nel territorio di giurisdizione delle stessa.

Eccezionali deroghe possono essere concesse dal Consiglio Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • Presidente;
  • Vice Presidente;
  • tre/cinque Consiglieri nelle Sezioni fino a 100 iscritti, cinque/sette Consiglieri nelle Sezioni fino a 200 iscritti, sette/nove Consiglieri nelle Sezioni con oltre 200 iscritti;
  • un Segretario e/o Amministratore, senza diritto di voto, nominato dal Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli iscritti, eleggono nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente.

Possono essere costituite anche Sezioni all’estero, la cui consistenza numerica, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, può essere inferiore al limite di cui al primo comma. Queste dipendono direttamente dalla Presidenza Nazionale.
L’Assemblea degli iscritti, che deve essere convocata, in via ordinaria, almeno un volta all’anno, provvede a:

  • discutere e pronunciarsi sull’attività svolta e sulle iniziative e sulla programmazione annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo annuali.

Il Consiglio Direttivo della Sezione, sulla base delle finalità associative e delle direttive del Presidente Provinciale, indirizza, organizza e sviluppa l’attività della Sezione.

Presso ogni Sezione deve essere costituito un Collegio di Sindaci/Revisori per i controlli amministrativi.

Il Collegio è costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea degli iscritti, che al loro interno eleggono il Presidente. L’Assemblea, inoltre, elegge anche due supplenti. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Effettua controlli periodici sulla gestione amministrativa e, al termine di ogni esercizio finanziario, compila una relazione da presentare all’Assemblea.

Articolo 23

Presso ogni Sezione può essere costituita una fanfara alle dirette dipendenze del Presidente di Sezione e sotto il controllo, per l’impiego e per l’amministrazione, di uno dei Consiglieri. Nelle Province o Regioni dove non sia possibile costituire fanfare di Sezione, possono essere costituite fanfare provinciali o regionali, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e sotto il controllo, per l’impiego e l’amministrazione, di un fiduciario degli stessi Presidenti. I provvedimenti di costituzione e di scioglimento delle fanfare sono adottati dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti.

Articolo 24

Presso ogni Regione, Provincia e Sezione possono essere costituiti Gruppi Sportivi Fiamme Cremisi, operativamente ed amministrativamente autonomi, alle dipendenze dei rispettivi Presidenti, coordinate a livello nazionale sotto il profilo tecnico sportivo.

Articolo 25

Presso ogni Regione, Provincia e Sezione possono essere costituiti gruppi di Volontariato e di Protezione Civile, operativamente ed amministrativamente autonomi, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e coordinate a livello nazionale sotto il profilo disciplinare e tecnico, come definito nel Regolamento di applicazione del presente Statuto.

TITOLO III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 26

L’anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Presidenza Nazionale redige i propri bilanci preventivo e consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge e dall’Autorità di Controllo.

Gli Organi Periferici – Regionali, Provinciali e Sezionali – hanno autonomia amministrativa e redigono i propri bilanci in ottemperanza alla normativa vigente.

TITOLO IV – ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

Articolo 27

La Presidenza Nazionale può inoltrare proposte di concessione di onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.).
Agli iscritti possono essere concessi altresì attestati di merito, encomi scritti e cariche onorarie.

TITOLO V – DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Articolo 28

Gli iscritti che adottino comportamenti in contrasto con le finalità associative o lesivi della dignità loro, di altri iscritti o dell’Associazione o provochino disunione nella compagine associativa, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. RICHIAMO: deciso ed inflitto, in forma orale o scritta, dal Consiglio Direttivo di Sezione o di altri organi sovraordinati;
  2. CENSURA: decisa e inflitta, in forma scritta, dal Consiglio Provinciale o da altri organi sovraordinati.
  3. SOSPENSIONE: da uno a tre mesi, decisa e inflitta dal Consiglio Direttivo Regionale; da quattro a sei mesi, decisa e inflitta dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
  4. ESPULSIONE: decisa e inflitta dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

L’iscritto colpito da sanzione disciplinare può ricorrere per via gerarchica secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

L’iscritto sul conto del quale siano in corso decisioni relative a provvedimenti di sospensione e di espulsione cessa, a titolo precauzionale, da qualsiasi carica sociale ricoperta ed è sospeso dal diritto di voto.

I termini della sospensione decorrono dal momento della comunicazione all’interessato dell’avvio dell’iter procedurale. 

TITOLO VI – DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili per il numero di mandati consecutivi fissati dal Regolamento di Esecuzione del presente Statuto. Le cariche non elettive, fatte salve quelle onorarie a vita, decadono alla fine del mandato dell’organo che le ha nominate.
Nessuna carica è retribuita, fatti salvi i rimborsi per spese documentate, sostenute per l’assolvimento di compiti istituzionali, secondo le norme stabilite dal Regolamento per l’Esecuzione del presente Statuto.

Le cariche di Presidente (Vice Presidente) a qualsiasi livello non sono cumulabili con altra carica di Presidente (Vice Presidente). Le stesse, di norma, non sono cumulabili con altre cariche elettive. Eccezionali deroghe a quest’ultima disposizione possono essere autorizzate nei casi e dagli organi associativi di cui al Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.

Articolo 30

Il distintivo sociale ( scudetto cremisi con trofeo similoro in rilievo) è conforme al modello di cui all’allegato 1 allo Statuto approvato con D.P.R. 23 agosto 1968, n.1067 (All. ”A”).

Nelle manifestazioni a carattere ufficiale sono prescritti il tradizionale cappello piumato (o berretto a fez) e la cravatta cremisi.

Articolo 31

La Presidenza Nazionale è autorizzata a dotarsi di un Medagliere conforme al modello di cui all’allegato 2 al precitato Statuto ed 1968 (All. ”B”).

Le Presidenze Regionali e Provinciali sono autorizzate a dotarsi di medaglieri analoghi a quello nazionale nelle misure indicate agli Allegati “C” e “D”.

Le Presidenze Sezionali sono autorizzate a dotarsi di Labari di modello e misura conformi al disegno di cui all’allegato 3 allo Statuto ed. 1968 (All. “E”).

Il Medagliere Nazionale si fregia di tutte le decorazioni al valore collettive ed individuali concesse alle Bandiere delle Unità del Corpo ed ai singoli Bersaglieri.

I Medaglieri Regionali e Provinciali ed i Labari Sezionali possono fregiarsi delle decorazioni al valore concesse ai Soci e di quelle concesse alla memoria dei Bersaglieri nati nelle zone di rispettiva giurisdizione.

 

 

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